(1) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblica provinciale, è istituito presso il dipartimento competente in materia di organizzazione amministrativa il Comitato di revisione della spesa pubblica.
(2) Il Comitato di revisione della spesa pubblica è un organo collegiale, composto da cinque componenti, scelti tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa, con particolare riferimento ai seguenti settori: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione del personale, misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, gestione amministrativa e contabile nell’ambito della pubblica amministrazione. Costituisce titolo di preferenza una particolare specializzazione culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da eventuali pubblicazioni e da docenze svolte nell’ambito delle materie richieste. I/Le componenti sono nominati/nominate dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Un/Una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un/una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti sono nominati/nominate su proposta del Consiglio provinciale, dei/delle quali due su indicazione della maggioranza politica e uno/una dell’opposizione.
(3) Ai/Alle componenti del comitato è corrisposto un compenso commisurato all’inquadramento. 49)