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In vigore al: 21/11/2014

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 20 (Responsabilità dei direttori)

(1) Il direttore è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite della Giunta provinciale o dal componente di Giunta preposto; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

(2) Alla fine di ogni anno solare il direttore gerarchicamente preposto porta a conoscenza del direttore di ripartizione o di ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

(3) In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

(4) Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. La Giunta provinciale, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina e dispone la cancellazione del dipendente dall'albo degli aspiranti dirigenti.37)

(5) La nomina dei direttori di dipartimento può essere anche revocata in seguito al venir meno del rapporto di fiducia con il componente di Giunta a lui preposto.

(6) Il nucleo di valutazione può attribuire annualmente il giudizio di "eccellente" a non più di cinque direttori d'ufficio, proposti dal direttore di ripartizione preposto e che si sono particolarmente distinti nell'espletamento dei compiti dirigenziali.38)

(7) Il direttore generale verifica la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) e dispone l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti nei limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.39)

37)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
38)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
39)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.
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