(1) Nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti vengono iscritti i vincitori di concorsi indetti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'articolo 14, comma 4.
(2) Possono presentare domanda di ammissione alla selezione:
(3) Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande il direttore di ripartizione competente può proporre per l'ammissione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno 10 anni di servizio in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(4) La commissione di selezione è nominata dal direttore della Ripartizione Servizi centrali ed è composta da un direttore di ripartizione e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a direttore d'ufficio se interni all'amministrazione.
(5) I direttori d'ufficio di provenienza esterna all'amministrazione vengono inquadrati nel ruolo provinciale.34)