(1)La struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è articolata in:
- Segreteria generale;
- Direzione generale;
- dipartimenti;
- non più di 25 ripartizioni;
- non più di 160 uffici.
(2) Per settori di particolare complessità possono essere previste nell’ambito dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio.
(3) Alle strutture dirigenziali è preposto il personale dirigenziale delle corrispondenti posizioni dirigenziali.
(4) La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono determinati con regolamento di esecuzione.
(5) Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura dirigenziale e degli enti ed aziende strumentali comunque denominati della Provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e gli organismi vari costituiti nell’ambito delle materie di competenza della Provincia. In tale contesto il numero delle strutture dirigenziali e il contingente del personale della Provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria. 6)
(6) Il personale dirigenziale preposto alle ripartizioni e agli uffici ha la facoltà di delegare l’adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori /alle direttrici d’area e ai coordinatori/alle coordinatrici di servizio.7)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
L'art. 3 è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi dall'art. 13, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.