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In vigore al: 21/11/2014

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 13 (Gestione del personale)

(1) Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza del diretto superiore a norma della presente legge.

(2) Compete, in particolare, al diretto superiore:

  1. vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;
  2. autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nell'ambito del territorio provinciale;
  3. determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
  4. 18)
  5. autorizzare il congedo ordinario;
  6. autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura ed il recupero del lavoro prestato.

(3) Compete al direttore di ripartizione di autorizzare e disporre:

  1. le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;
  2. i congedi straordinari ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(4) Competono al direttore della Ripartizione Personale:

  1. i provvedimenti connessi con la selezione e l'assunzione del personale, compresa la nomina in ruolo;
  2. i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai superiori del rispettivo personale per effetto della presente legge e di norme successive;
  3. i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altri organi per effetto di norme successive;
  4. la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale.
  5. i provvedimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti stipendiali, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, e i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano. 19)

(5) Compete al componente di Giunta preposto di autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione in località ubicate all'estero.

18)
Omissis; vedi l'art. 1 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e l'art. 17 della D.G.P. 7 ottobre 1996, n. 4818.
19)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e successivamente integrato dall'art. 17 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.
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