(1) Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.
(2) Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.
(3) Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.
(4)15)
(5) È in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.15)