(1) Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunali e, per la disciplina dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.
(2) Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale si osserva la disciplina vigente per i comuni per la nomina a segretario generale di seconda classe. Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L, nonché i dirigenti delle comunità comprensoriali con un’anzianità di servizio di almeno quattro anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2005, n. 2/L.12)