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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 5 (Regolamenti)

(1)  Nel rispetto della legge e dello statuto la comunità comprensoriale adotta regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e per l'esercizio delle funzioni.

(2)  Le deliberazioni di approvazione ovvero di modifica del regolamento interno del consiglio comprensoriale sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza dei consiglieri assegnati.10)

(3)  Entro il periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare alla giunta comprensoriale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.10)

10)
I commi 2 e 3 dell'art. 5 sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 7, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.