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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 4 (Organi)   delibera sentenza

(1) Sono organi della comunità comprensoriale:

  1. il Consulter;
  2. la giunta;
  3. il presidente;
  4. il revisore dei conti.

(2)  Il consiglio comprensoriale è composto da:

  1. i sindaci dei comuni facenti parte della comunità comprensoriale oppure da una persona da essi delegata;
  2. un rappresentante aggiuntivo per i comuni con un numero di abitanti tra 5.001 e 10.000;
  3. due rappresentanti aggiuntivi per i comuni con più di 10.000 abitanti.

Qualora non venisse rispettata la consistenza dei gruppi linguistici, i rappresentanti aggiuntivi sono inviati dai comuni con la più alta percentuale di questo gruppo linguistico. I componenti aggiuntivi sono eletti dai consigli comunali partecipanti e possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Va garantita la partecipazione delle minoranze politiche, compatibilmente con l'osservanza della disposizione di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Per il calcolo dei rappresentanti aggiuntivi nel consiglio comprensoriale, si fa riferimento al numero di abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente l’insediamento. La composizione del consiglio comprensoriale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente nel territorio comprensoriale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nelle comunità comprensoriali con competenza sul territorio di comuni delle località ladine va comunque garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(3)  Nel consiglio comprensoriale devono essere rappresentati entrambi i generi.

(4)  Il consiglio comprensoriale è rinnovato ogni cinque anni. La durata in carica del consiglio comprensoriale coincide con quella dei consigli comunali. Il consiglio comprensoriale resta in carica fino al suo nuovo insediamento.

(5)  La giunta comprensoriale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a due per le comunità comprensoriali fino a 26.000 abitanti, a quattro per le comunità comprensoriali fino a 80.000 abitanti e non superiore a sei per le altre comunità comprensoriali. Se previsto dallo statuto, uno degli assessori può essere nominato vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo svolgendo le sue funzioni. Se il vicepresidente non è stato nominato o è assente o temporaneamente impedito, le funzioni del presidente assente o temporaneamente impedito sono svolte dall'assessore più anziano. Per il calcolo del numero degli assessori comprensoriali, in occasione dell’insediamento della nuova giunta comprensoriale, viene tenuto conto del numero di abitanti applicato in sede di insediamento del consiglio comprensoriale.

(6)  La Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni determina le indennità spettanti agli amministratori e al revisore dei conti delle comunità comprensoriali. Le indennità devono essere graduate in funzione della popolazione e dei programmi di attività delle comunità comprensoriali.9)

massimeDelibera N. 2094 del 20.12.2010 - Comunità comprensoriali - Indennità di carica spettanti agli amministratori e compensi ai revisori dei conti
9)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.