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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 3 (Statuto)

(1)  La comunità comprensoriale è retta da uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

(2)  Lo statuto deve contenere, fra l'altro:

  1. l'individuazione dei comuni che ne fanno parte e della sede;
  2. l'indicazione degli scopi;
  3. le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi nonché la disciplina sulle incompatibilità;4)
  4. lle attribuzioni degli organi, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo che attribuiscano al presidente, agli assessori o alla giunta il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;5)
  5. le norme sul funzionamento degli organi;
  6. l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  7. la partecipazione finanziaria dei comuni interessati;
  8. la consistenza patrimoniale;
  9. l’affidamento del servizio di tesoreria della comunità comprensoriale.6)

(3)  Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti.7)

(4)  Qualora la maggioranza qualificata di cui al comma 3 non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

(5)  Lo statuto ovvero la modifica dello statuto sono affissi all’albo pretorio della comunità comprensoriale per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all’albo pretorio. Lo statuto vigente deve essere pubblicato sul sito internet della comunità comprensoriale.8)

4)
La lettera c) dell'art. 3, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
5)
La lettera d) dell'art. 3, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
6)
La lettera i) dell'art. 3, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
7)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
8)
L'art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma, 5 della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.