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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1)Con effetto dal 1° luglio 1991 le comunità comprensoriali di cui all'articolo 1, succedono alle comunità montane, di valle o comprensoriali in atto alla stessa data, secondo la coincidenza o prevalenza di ambiti territoriali di competenza, che viene accertata con deliberazione della Giunta provinciale.

(2)  Gli organi degli enti di cui al comma 1, in carica alla data del 1° luglio 1991, continuano ad espletare le loro funzioni fino a quando non sono eletti i nuovi consigli delle comunità comprensoriali. Le relative elezioni devono tenersi entro il 31 dicembre 1991.

(3)  Le comunità comprensoriali di cui all'articolo 1 subentrano, con effetto dal 1° luglio 1991 in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di natura patrimoniale o demaniale, posti in essere dalle comunità montane, di valle o comprensoriale cui succedono.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.