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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1 (Natura giuridica)

(1)  Sono costituite le seguenti comunità comprensoriali, quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse:

  1. comunità comprensoriale della Val Venosta;
  2. comunità comprensoriale della Alta Val d'Isarco;
  3. comunità comprensoriale della Val Pusteria;
  4. comunità comprensoriale del Burgraviato;
  5. comunità comprensoriale della Val d'Isarco;
  6. comunità comprensoriale di Salto-Sciliar;
  7. 2)
  8. comunità comprensoriale dell'Oltradige e della Bassa Atesina.

(2)  La Giunta provinciale è autorizzata a delimitare gli ambiti territoriali delle comunità di cui al comma 1, secondo criteri di omogeneità geografica e socioeconomica, sentiti i consigli comunali interessati.

(3) 2) 

(4)  La Giunta provinciale, a seguito di mutate condizioni socio-economiche di zone del comprensorio o di dislocazione di servizi comuni o di modifiche ai collegamenti viari, può, su richiesta di singoli comuni e sentite le comunità interessate, autorizzare l'aggregazione di ambiti territoriali comunali o frazionali a comunità diversa da quella di appartenenza, purché confinante.

(4/bis)  Le funzioni amministrative attribuite o delegate alle comunità comprensoriali secondo la vigente normativa sono esercitate dal Comune di Bolzano, cui sono erogati i corrispondenti finanziamenti. Il Comune di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni patrimoniali della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano.3) 

2)
La lettera g) e il comma 3 sono stati abrogati dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
3)
Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 43 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.