(1) Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 2, anche in paesi non in via di sviluppo, la Giunta provinciale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli affari esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.
(2) Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le modalità indicate all'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. 5)
(3) Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle spese stesse.
(4) Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione dei predetti fondi si applicano le norme di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.