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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 9 (Piste ciclabili)

(1) Le piste di uso pubblico riservate alla circolazione dei velocipedi, che non corrono sulla carreggiata di una strada, ma seguono un proprio tracciato, sono classificate quali piste ciclabili intercomunali o comunali. La costruzione e classificazione delle piste intercomunali può essere disposta dalla Provincia, rispettivamente dalla comunità comprensoriale o dal consorzio dei comuni territorialmente interessati.