(1) Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, di interesse provinciale, ma appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito d'intesa tra gli enti stessi l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide l'assessore provinciale competente in materia, su conforme parere della competente ripartizione provinciale.