In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 4 (Strade comunali)  delibera sentenza

(1) È comunale la strada, non compresa tra quelle indicate nell'articolo 2, che:

  1. collega la principale località del comune alle frazioni, alla più vicina stazione ferroviaria o alla più vicina fermata di filobus o di autobus o di tram, ad un aeroporto o a località sede di istituzioni essenziali per la comunità comunale;
  2. collega tra di loro frazioni ed insediamenti del comune;
  3. è situata all'interno degli abitati, esclusi quei tratti di strade statali e provinciali che attraversano gli abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti; 2)
  4. collega centri commerciali, turistici o impianti sportivi al capoluogo o alle frazioni più importanti;
  5. rappresenta un collegamento secondario di una località che fruisce già di collegamento principale;
  6. collega piccoli insediamenti ad una frazione o al capoluogo.
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 136 vom 25.05.2001 - Gemeindestraßen und ländliche Straßen - Verbindung des Straßennetzes mit Einzelhöfen
2)
La lettera c) dell'art. 4, comma 1, è stata sostituita dall'art. 2 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.