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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 3 (Classificazione delle strade provinciali)

(1) La classificazione delle strade provinciali, o di tratti di strada, è disposta dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico provinciale e dei comuni territorialmente interessati.

(2) Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche tecniche delle strade provinciali, avuto riguardo alla loro importanza per il traffico e alla funzione che assolvono nell'ambito della viabilità nel territorio interessato.