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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 2 (Strade provinciali)

(1) È provinciale la strada che:

  1. rappresenta il principale collegamento tra la rete stradale nazionale e quella del capoluogo di ogni comune;
  2. collega i capoluoghi dei singoli comuni, sempreché rappresenti il collegamento principale tra loro;
  3. collega le valli laterali a quelle principali:
    1. sempreché le località, rispettivamente gli insediamenti esterni al centro abitato, siano importanti per la loro estensione ed attività economica;
    2. sempreché la strada rappresenti il collegamento principale delle località, rispettivamente degli insediamenti esterni al centro abitato;
  4. collega frazioni e casolari isolati dal capoluogo che complessivamente abbiano almeno 200 abitanti, anche se fanno parte di comuni diversi, a condizione che:
    1. abbia una lunghezza minima di km 2;
    2. rappresenti il collegamento principale alla frazione;
  5. collega insediamenti di particolare interesse turistico o località turistiche di interesse intercomunale;
  6. corre parallela rispetto ad una principale strada di comunicazione e assume funzione sostitutiva rispetto a questa;
  7. collega impianti pubblici di interesse intercomunale situati al di fuori dei centri abitati, a distanza di almeno 1 chilometro.