(1) Con deliberazione della Giunta provinciale la Ripartizione strade ed impiantistica può essere autorizzata ad eseguire per terzi, tramite i cantieri stradali della Provincia, lavori urgenti ed indifferibili che siano di pubblica utilità. Gli oneri reciproci sono fissati con apposita convenzione. Il rimborso dei lavori avviene secondo i criteri di cui alla presente legge.7)