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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 11 (Decorrenza della classificazione e della declassificazione)

(1) I provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.

(2) Il provvedimento di riclassificazione di una strada da comunale a provinciale, qualora i terreni utilizzati per la sua costruzione non siano di proprietà del comune o consorzio interessato, è subordinato al previo accordo del comune o consorzio di trasferire in favore della Provincia la proprietà dei beni.