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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1991, n. 221)
Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 3 (Partecipazione)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società fino ad una spesa massima di lire 100 milioni. 3)

(2) Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote di capitale sociale, o a disporre la copertura delle eventuali perdite d'esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle quote possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.

3)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.