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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1991, n. 221)
Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 2 (Adempimenti statutari)

(1) Lo statuto della società in parola deve essere approvato dalla Giunta provinciale.

(2) Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1. Egli, inoltre, è autorizzato a consentire in nome e per conto della Provincia variazioni allo statuto, proposte dai partecipanti o richieste dalle competenti autorità amministrative o giudiziarie.

(3) La Giunta provinciale provvede alla nomina dei rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo della società.