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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 181)
Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 luglio 1991, n. 28.

Art. 8 (Disposizioni per l'applicazione della presente legge)

(1) La vigilanza sull'osservanza della presente legge viene esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. Essa spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.

(2) Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge, per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrice dei funghi e, nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza.

(3) Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.12)

(4) Chiunque, a formale intimazione, opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili non considerati oggetti personali soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 161 euro.

(5) In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i funghi raccolti per la confisca nei casi previsti dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le singole fattispecie dalla presente legge è raddoppiata, previa stima da parte dell'agente accertatore della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previo rilascio di una ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori.

(6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sono cumulabili.

(7) I verbali di accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge sono trasmessi all'ufficio provinciale Amministrazione forestale.13)

12)
L'art. 8, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.
13)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 42 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
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