Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.
(1) Alla domanda di sovvenzione di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2 deve essere allegata la seguente documentazione:
(2) La Giunta provinciale all'inizio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere all'associazione volontari del sangue un anticipo fino al 50% della sovvenzione assegnata nell'anno precedente. Detto anticipo viene concesso su apposita domanda da inoltrarsi entro il 15 gennaio di ogni anno.