(1) Nel caso dei servizi residenziali per anziani l’ente gestore del servizio provvede a richiedere il pagamento della partecipazione tariffaria prevista alle persone e agli enti obbligati ai sensi della presente legge.
(2) Qualora dovesse risultare necessario procedere al recupero in via giudiziale nei confronti delle persone obbligate al pagamento, il comune competente per l’integrazione tariffaria ai sensi della vigente normativa anticipa gli importi sospesi all’ente gestore del servizio residenziale accreditato, al fine di garantirne la liquidità. Anche in caso di anticipazione degli importi sospesi, rimane in essere e non decade il credito dell’ente gestore del servizio nei confronti delle persone obbligate.
(3) L’ente gestore del servizio segue le procedure giudiziali e di recupero coattivo con la dovuta solerzia e restituisce al comune gli importi effettivamente recuperati in seguito a queste procedure, ad un accordo stragiudiziale o con altre modalità. Le spese procedurali risultanti sono a carico del comune.
(4) Al fine di un ottimale svolgimento delle procedure gli enti gestori dei servizi residenziali per anziani e i comuni concordano, nel quadro di una regolamentazione valida a livello provinciale, forme di gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, definendo tra l’altro quanto segue: