(1) Le disposizioni di cui all'articolo 20/bis trovano applicazione una volta entrato in vigore il relativo regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dello stesso articolo.
(2) Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20/bis sono abrogate le seguenti disposizioni:
(3) Della data di cui al comma 2 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.66)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.