(1) Al fine di assicurare la pronta attuazione del riordino del settore socio-assistenziale è istituito, nell'ambito della ripartizione VIII, l'Ufficio piano sociale e sistema informativo.
(2) 54)
(3) L'ufficio collabora con gli uffici operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario al fine di favorire la massima integrazione.
(4) In sede di prima applicazione della presente legge, l'incarico dirigenziale dell'ufficio piano sociale e sistema informativo è conferito ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.