(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere l'istituzione di fondi perequativi per la copertura di oneri straordinari di personale operante nelle strutture assistenziali gestite da comuni, comunità comprensoriali ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed è autorizzata a concorrere al finanziamento degli stessi nella misura massima del 75 per cento.
(2) I costi di personale ammessi, nonché i criteri e le modalità di finanziamento e di rendicontazione della spesa sono stabiliti con regolamento di esecuzione.46)