(1) La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
(2) Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono al perseguimento delle finalità dei servizi sociali e possono contrarre convenzioni, contratti ed intese di lavoro e di collaborazione con gli enti gestori dei servizi sociali.
(3) La Provincia può concedere contributi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in conto capitale e in conto gestione.
(4) La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale.36)