(1) La Giunta provinciale individua i servizi multizonali che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più enti gestori di servizi sociali.
(2) La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata all'ente gestore nel cui territorio essi sono prevalentemente ubicati.35)