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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 14 (Modalità organizzative)         delibera sentenza

(1)  I servizi sociali sono organizzati:

  1. in forme aperte con carattere domiciliare anche a sostegno della famiglia, di centri diurni, di laboratori preferibilmente integrati, adeguatamente distribuiti sul territorio;
  2. in forme sostitutive della famiglia;
  3. in forma residenziale di contenuta capienza e preferibilmente di tipo parafamiliare, con più tipologie assistenziali, con il coinvolgimento degli assistiti;
  4. in strutture di lunga degenza o protratta assistenza per casi gravi, fatte salve le competenze del servizio sanitario provinciale.

(2)  I servizi sociali sono comunque aperti a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti.

(3)  I servizi sociali sono organizzati ed erogati perseguendo l'integrazione con i servizi sanitari.

(4)  L'assetto organizzativo e le modalità di attuazione dei servizi sono disciplinati con regolamento di servizio approvato dall'ente gestore nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.

(5)  La direzione della struttura organizzativa dei servizi sociali presso gli enti gestori garantisce la gestione unitaria e coordinata dei servizi sociali secondo criteri di efficacia, efficienza e tempestività. Il direttore determina nell'ambito dei programmi e delle priorità prefissati dall'ente gestore gli obiettivi per l'attività dei servizi, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione.

(6)  I Servizi di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla provinciae, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei serivzi e delle prestazioni.29) 30)

(7)  Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell’autorizzazione o dell’accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio. 31)

massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 798 - Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare
massimeDelibera N. 2780 del 16.11.2009 - Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi dell'assistenza domicilare
29)
L' art. 14 è stato sostituito dall' art. 10 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
30)
Il comma 6 è stato aggiunto dall' art. 18 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9
31)
L'art. 14, comma 7, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
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