(1) Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è delegato ai comuni l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
(2) I tempi e le modalità del passaggio delle funzioni delegate sono fissati dalla Giunta provinciale con appositi provvedimenti.
(3) La Giunta provinciale è impegnata a presentare entro un anno un testo coordinato delle suddette leggi.