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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 10 (Delega ai comuni)         delibera sentenza

(1)  Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è delegato ai comuni l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

  • a)  le funzioni di assistenza pubblica, già attribuite dalla legislazione dello Stato agli enti comunali di assistenza, soppressi con legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2 (Scioglimento degli enti comunali di assistenza), con esclusione delle funzioni concernenti la gestione unitaria, ordinaria e straordinaria delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dagli enti comunali di assistenza;
  • b)  le funzioni di assistenza economica concernenti l' erogazione delle prestazioni previste:
  • c)  le funzioni relative al pagamento di rette previste:
  • d)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione dei servizi di aiuto domiciliare previste;
    • 1)  dall' articolo 8, comma 4, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);
    • 2)  dall' articolo 12, comma 3, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps);
  • e)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di centri diurni previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);
  • f)  le funzioni di servizio sociale previste:
    • 1)    15)
    • 2)  dall' articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4 (ex-E.N.A.O.L.I.);
    • 3)  dall' articolo 3, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps);
    • 4)  dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37 (servizio di salute mentale);
    • 5)  dalla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);
    • 6)  dall' articolo 8, comma 6, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (assistenza ai lavoratori extra-comunitari);
  • g)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' affidamento familiare, extrafamiliare e ad istituti previste:
    • 1)  dagli articoli 62 e 66 del R.D. 18 agosto 1909, n. 615 (affidamento di malati psichici)
    • 2)    16)
    • 3)  dalla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);
  • h)  le funzioni socio-pedagogiche concernenti gli interventi di prevenzione e di contrasto delle forme di disadattamento, emarginazione e devianza sociale di minori e adulti, nonché gli interventi rieducativi a favore di minorenni ai sensi dell' articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche. 17)
  • i)  le funzioni concernenti l' assistenza alla vita di relazione previste dall'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);
  • j)  le funzioni socio-assistenziali concernenti soggiorni e vacanze previste dall' articolo 8, comma 7, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani), integrato dall'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17;
  • k)  le funzioni concernenti l' istituzione e la gestione di corsi occupazionali e di socializzazione previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • l)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' inserimento nel mondo del lavoro previste:
    • 1)  dall' articolo 3, comma 1, lettera d), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;
    • 2)    18)
  • m)  le funzioni concernenti l' assistenza abitativa prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;
  • n)    19)
  • o)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di comunità alloggio, focolari o strutture similari previste:
  • p)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione dei consultori familiari previste dalla legge 17 agosto 1978, n. 10 (consultori familiari);
  • q)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione dei centri sociali previste dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps): articolo 3, comma 1, lettera b); articolo 8, modificato dagli articoli 4 e 17 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • r)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di laboratori protetti previste dall'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato ed integrato dall'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • s)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di convitti e semiconvitti previste dall'articolo 12 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), integrato dall'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • t)  le funzioni concernenti l' istituzione e la gestione di servizi trasporto previste dell'articolo 14, comma 2 e 3, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
  • u)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di case-albergo e case di riposo previste dall'articolo 9, comma 2 e 3, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);
  • v)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di centri di degenza autonomi o annessi a presidi socio-assistenziali previste dall'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 (piano sanitario provinciale);
  • w)  le funzioni concernenti l' istituzione e la gestione della casa della donna previste dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 (servizio "Casa delle donne" );
  • x)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' istituzione e la gestione di centri di prima accoglienza, nonché di altre forme di assistenza residenziale e semiresidenziale per lavoratori e cittadini extracomunitari previste dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dal decreto-legge 30 dicembre 1989, 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (assistenza lavoratori extracomunitari);
  • y)  le funzioni socio-assistenziali concernenti interventi di appoggio per l' inserimento nel mondo del lavoro previsti dall'articolo 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps).

(2)  I tempi e le modalità del passaggio delle funzioni delegate sono fissati dalla Giunta provinciale con appositi provvedimenti.

(3)  La Giunta provinciale è impegnata a presentare entro un anno un testo coordinato delle suddette leggi.

massimeDelibera 27 agosto 2012, n. 1283 - Sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità: approvazione delle linee guida
massimeDelibera 14 maggio 2001, n. 1492 - Riconoscimento del servizio di “mediazione familiare” quale servizio sociale da garantire ai cittadini del territorio provinciale
14)
Il numero 10) è stato aggiunto dall'art. 41 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
15)
La cifra 1) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
16)
La cifra 2) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
17)
La lettera h) è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
18)
La cifra 2) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
19)
La lettera n) è stata abrogata dall'art. 5, comma 5, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.
20)
La cifra 1) è stata abrogata dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.
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