(1) La Giunta provinciale approva, sentita la consulta provinciale dell'assistenza sociale, i piani annuali e pluriennali per la riqualificazione e l'aggiornamento, determinando tra l'altro gli obiettivi da raggiungere, il numero e il tipo di iniziative da attivare.
(2) La Giunta provinciale provvede, direttamente o tramite convenzioni con istituti o enti specializzati, alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale.
(3) Nell'ambito delle previsioni di piano gli enti gestori dei servizi sociali possono provvedere direttamente all'aggiornamento del proprio personale.
(4) La Giunta provinciale può concedere contributi o sovvenzioni per iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento promosse da associazioni, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private. A tal fine gli enti presentano apposita domanda alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissati dalla Giunta stessa.
(5) La giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per l'assistenza sociale, può riconoscere, ai fini dell'accesso ai profili professionali dei servizi sociali, attestati di formazione conseguiti sul territorio nazionale o all'estero, se tali formazioni hanno contenuti paragonabili alle formazioni nel campo sociale espletate dall'amministrazione provinciale e hanno almeno la durata minima prevista dalla normativa vigente.13)