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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 191)
Interventi a favore dello sport

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1990, n. 49.

Art. 3 (Consulta provinciale)

(1) È istituita la consulta provinciale dello sport quale organo tecnico-consultivo della Provincia autonoma di Bolzano in materia di attività sportive.

(2) La consulta è composta dai seguenti membri:

  • a)  dall' assessore provinciale competente in materia di attività sportive, quale presidente;
  • b)  da un assessore provinciale che non appartenga allo stesso gruppo linguistico del presidente, quale vicepresidente;
  • c)  da un rappresentante del comitato provinciale del CONI;
  • d)  da tre esperti designati dagli organismi sportivi più rappresentativi in provincia;
  • e)  da un esperto designato dall' assessore provinciale competente in materia di attività sportive.

(3) La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali risultano dall'ultimo censimento, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

(4) Per tutti i membri della consulta e per il segretario, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, è nominato un supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

(5) I direttori dell'ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative della ripartizione VII, nonché degli uffici affari amministrativi scolastici delle ripartizioni III e X, partecipano alle sedute della consulta, con voto consultivo.

(6) I membri della consulta di cui alle lettere c) e d) sono scelti tra terne di nominativi designati dagli organismi indicati. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di giorni sessanta dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni proposte dall'assessore competente in materia.

(7) La consulta è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso delle quale è intervenuta la nomina. I membri possono essere riconfermati.

(8) Ai membri della consulta, in quanto spettino, sono corrisposti i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. Funge da segretario della consulta un dipendente dell'ufficio provinciale competente in materia di attività sportive.

(9) La consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

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