In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 171)
Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, n. 38.

Art. 4 (Consiglio di biblioteca interscolastica)

(1) Presso ogni biblioteca interscolastica è istituito il consiglio di biblioteca.

(2) Il consiglio di biblioteca interscolastica dura in carica tre anni ed è composto da:

  • a)  i direttori didattici e i presidi delle scuole interessate, quali membri di diritto;
  • b)  uno o due insegnanti di ciascuna scuola interessata, nominati dal rispettivo collegio dei docenti.

(3) Il consiglio di biblioteca elegge, nel proprio seno, il direttore della biblioteca e, per ciascuna scuola interessata, con esclusione di quella alla quale appartiene il direttore, un vicedirettore di biblioteca.

(4) Il direttore esercita i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, attua le deliberazioni del consiglio di biblioteca e, qualora non sia stato assegnato il bibliotecario di cui all'articolo 9, assume le funzioni di consegnatario del patrimonio librario e del materiale e delle attrezzature audiovisive in dotazione alla biblioteca interscolastica, ai sensi della normativa provinciale.

(5) Il consiglio di biblioteca esercita i seguenti compiti:

  • a)  adotta il regolamento di utenza e determina gli orari di apertura della biblioteca;
  • b)  coordina la scelta delle dotazioni;
  • c)  esercita il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;
  • d)  delibera iniziative per la promozione della lettura e delle attività culturali conformi ai fini istituzionali;
  • e)  prende iniziative atte a garantire un efficiente servizio bibliotecario;
  • f)  definisce le modalità di utilizzazione, per compiti connessi con il funzionamento della biblioteca, di altro personale docente e non docente in servizio presso le scuole che aderiscono alla biblioteca interscolastica.

(6) Le funzioni di segretario del consiglio di biblioteca interscolastica sono svolte dal personale di biblioteca di cui all'articolo 9.

(7) Al direttore e ai vice direttori spettano le indennità previste dall'articolo 7.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Biblioteche scolastiche)
ActionActionArt. 3 (Biblioteche interscolastiche)
ActionActionArt. 4 (Consiglio di biblioteca interscolastica)
ActionActionArt. 5 (Biblioteche di grandi scuole)
ActionActionArt. 6 (Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca)
ActionActionArt. 7 (Finanziamenti alle biblioteche scolastiche, alle biblioteche di grandi scuole, ai servizi bibliotecari di scuole consorziate)
ActionActionArt. 8 (Finanziamenti alle biblioteche interscolastiche)
ActionActionArt. 9-10.   
ActionActionDisposizioni finali
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico