(1) L'assessore provinciale competente può vietare la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore su strade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali o comunali ai sensi della normativa sulla classificazione.3)
(2) Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle strade destinate a collegare alla normale viabilità edifici con popolazione stabile e residente, salvo l'assenso dei proprietari e/o usufruttuari degli stessi, nonché degli eventuali affittuari ivi residenti.
(3) Il divieto di circolazione è reso noto mediante apposizione, a cura dell'amministrazione provinciale, di un apposito segnale di divieto di transito indicante anche gli estremi della legge. La segnaletica apposta in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge rimane immutata.3)
(4) È in facoltà dell'amministrazione provinciale o del proprietario della strada l'apposizione di una sbarra con serratura, qualora venga accertata la frequente violazione del divieto di circolazione.
(5) Il parcheggio all'imbocco delle strade a circolazione vietata, anche se chiuse con sbarra, e lungo le medesime è vietato quando compromette l'accesso e/o la normale transitabilità ad un autocarro. In caso di violazione l'autorità forestale è autorizzata a fare rimuovere l'automezzo ingombrante a spese del proprietario dello stesso.
(6) È obbligo del conducente rispettare le norme comportamentali di cui all’articolo 2, comma 4. 4)
(7) Il direttore dell'ispettorato ripartimentale per le Foreste può sospendere temporaneamente le autorizzazioni ed interdire temporaneamente il transito di ogni categoria di aventi diritto, qualora, a seguito di particolari eventi meteorologici, il fondo stradale dovesse essere particolarmente deteriorato o deteriorabile. È escluso da tale limitazione il transito di mezzi pubblici o privati per interventi di pronto intervento e di soccorso.