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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 11)
Norme per la tutela dell'apicoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 luglio 1989, n. 32.

Art. 9 (zone per l'allevamento delle api in purezza)

(1)  Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del direttore dell’Ufficio provinciale Zootecnia, può individuare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api. Un’area può essere individuata come zona protetta solo se è associata ad una stazione di fecondazione in purezza. 2)

(2) La disciplina di tali zone avviene con apposito regolamento.

2)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.