(1) Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del direttore dell’Ufficio provinciale Zootecnia, può individuare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api. Un’area può essere individuata come zona protetta solo se è associata ad una stazione di fecondazione in purezza. 2)
(2) La disciplina di tali zone avviene con apposito regolamento.