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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 11)
Norme per la tutela dell'apicoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 luglio 1989, n. 32.

Art. 8 (Censimento degli alveari)

(1) Al fine di acquisire dati certi sulla consistenza del patrimonio apistico esistente nella provincia, di consentire un'efficace applicazione delle norme di polizia veterinaria e di agevolare la concessione dei contributi previsti, gli alveari devono essere censiti da parte dell'ufficio servizio veterinario provinciale in collaborazione con le associazioni apicole.

(2) Gli apicoltori sono tenuti a comunicare i dati richiesti rispondenti entro i termini previsti.