(1) In caso di nuova collocazione di apiari stanziali e di apiari dediti al nomadismo deve essere rispettata una distanza minima di 9 m dal confine (rispettivamente da edifici di abitazione e di posti di lavoro), all'uscita di volo delle api.
(2) Una distanza inferiore a 9 m, sempre che non contrasti con disposizioni urbanistiche, è consentita se:
(3) Gli apiari durante il nomadismo, a partire da sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, debbono essere collocati alle distanze previste dai commi 1 e 2.
(4) Allorchè, a seguito di norme urbanistiche, le distanze di cui ai commi 1 e 2 degli apiari stanziali risultino inferiori alla norma, essi debbono essere spostati dietro rimborso delle spese da parte di chi ha causato lo spostamento.