(1) Per evitare gravi danni agli insetti è vietato l'uso di fitofarmaci riconosciuti dannosi anche alle api su piante, erbe, cespugli ed alberi dall'inizio della fioritura alla caduta dei petali.
(2) A tutela delle api durante il periodo di fioritura dei frutteti, devono essere inoltre osservati i divieti di trattamento con fitofarmaci dannosi alle api ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, nonché delle altre disposizioni emanate con ordinanza del veterinario provinciale.