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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 11)
Norme per la tutela dell'apicoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 luglio 1989, n. 32.

Art. 10 (Interventi fitopatologici)

(1) Per evitare gravi danni agli insetti è vietato l'uso di fitofarmaci riconosciuti dannosi anche alle api su piante, erbe, cespugli ed alberi dall'inizio della fioritura alla caduta dei petali.

(2) A tutela delle api durante il periodo di fioritura dei frutteti, devono essere inoltre osservati i divieti di trattamento con fitofarmaci dannosi alle api ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, nonché delle altre disposizioni emanate con ordinanza del veterinario provinciale.