Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.
(1) Le visite preventive ed i controlli periodici connessi con attività esposte a rischio, in particolare dall'uso continuo di videoterminali, nonché i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione provinciale sono effettuati dai competenti organismi ed uffici pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.