Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1)5)
(2) Per garantire nei distretti di base un'adeguata attività ambulatoriale decentrata, i comuni possono assegnare ai medici di base operanti nel distretto di base idonei locali nelle frazioni. Le spese per la gestione dei locali sono a carico del o dei medici di base.
Modifica l'art. 1, comma 2, della L.P. 12 agosto 1982, n. 28.