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In vigore al: 21/11/2014

c) LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 281)
Interventi straordinari per abitazioni ed imprese danneggiate da atti terroristici

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1988, n. 37.

Art. 2 (Danni ad imprese ed enti)

(1) Per i danni dovuti ad atti di terrorismo politico subiti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, si applicano le disposizioni di cui alla stessa legge provinciale, per quanto non disposto diversamente dalla presente legge.

(2) Il fatto che il danno è dovuto ad atto di terrorismo politico deve risultare da denuncia del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini.

(3) Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 180 giorni dall'attentato terroristico con la documentazione prescritta dall'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, alla ripartizione dell'Amministrazione provinciale competente per l'artigianato, l'industria, il commercio ed il turismo.