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In vigore al: 21/11/2014

d) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 1988, n. 231)
Formazione degli educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani

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1)

Pubblicata nel B. U. 22 luglio 1988, n. 32 - Numero Straordinario.

Art. 4 (Programma di insegnamento)

(1) Il programma di insegnamento comprende:

  • a)  parte teorica:
    • 1)  studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologici, fisiologici e psichici, con particolare riferimento ai giovani, e conoscenza dei metodi e presupposti atti a favorire il loro inserimento nella società;.
    • 2)  conoscenza dei ritardi fisici e psichici nell' evoluzione del giovane e dei loro riflessi sull'ambiente di gruppo;
    • 3)  informazione, sperimentazione e riflessione su problemi di dinamica di gruppo e su rapporti interpersonali al fine di permettere l' acquisizione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro con i giovani e di collaborazione con gli adulti;
    • 4)  capacità di organizzare la vita convittuale e l' impiego del tempo libero dei giovani con efficacia pedagogica e di curare la collaborazione con educatori e genitori;
    • 5)  approfondimento della cultura generale.
  • b)  parte pratica:
    • 1)  Il tirocinio pratico fa parte integrante del corso e deve essere condotto principalmente nel contesto della vita convittuale e/o del Servizio giovani.
    • 2)  L' acquisizione di conoscenza, abilità e capacità avviene sia tramite l'insegnamento, sia attraverso seminari, escursioni, viaggi di studio e piani di lavoro.
    • 3)  Ulteriori disposizioni sui contenuti del programma di insegnamento sono fissate con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa delibera della Giunta provinciale, sentito il comitato per la formazione professionale di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.
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