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In vigore al: 21/11/2014

c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 181)
Provvedimenti in materia di bilinguismo

1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 1 (Disposizioni generali)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare e gestire direttamente, o tramite affidamento a terzi, iniziative atte a promuovere e favorire la conoscenza della seconda lingua - italiano e tedesco - che possono svolgersi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca.

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati, che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza della seconda lingua. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale. 2)

(3) La Giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi, sussidi e premi per pubblicazioni, per materiali didattici e realizzazioni audiovisive, nonché per elaborati in tema di bilinguismo.

(4) I provvedimenti di cui alla presente legge sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina. 3)

massimeDelibera N. 3553 del 26.09.2005 - Finanziamento dei comitati per l'educazione permanenteDeterminazione della quota per abitante per l'anno 2006 ai sensi della legge provinciale n. 41/1983 e successive modifiche ed integrazioni
massimeDelibera N. 574 del 24.02.2003 - Finanziamento dell’educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi nell'anno 2003
2)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
3)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 2 (Corsi per dipendenti pubblici)

(1) Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca, la Giunta provinciale, previa intesa con il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, istituisce e gestisce direttamente o tramite terzi, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, corsi di seconda lingua per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano.

(2) Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, vengono inoltre organizzati, previa intesa con il competente Commissario del Governo, appositi corsi nella seconda lingua.

(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad organizzare, con le modalità organizzative di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, corsi di seconda lingua per dipendenti di enti ed istituti di diritto pubblico, in servizio in provincia di Bolzano, previa intesa con i relativi organi.

(4) La Giunta provinciale può inoltre organizzare e gestire, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi di perfezionamento nella seconda lingua per i dipendenti propri o del Consiglio provinciale oppure autorizzare la loro partecipazione a tali corsi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca. I criteri di partecipazione vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di accedere ai corsi di lingua italiana e tedesca. Le spese relative ai corsi per i dipendenti del Consiglio provinciale sono a carico dello stesso. 4)

(5) Fermo restando che gli oneri dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono suddivisi in ragione del 50% a carico della Provincia e 50% dello Stato o ente interessato, la Giunta provinciale è altresì autorizzata ad anticipare la quota di spesa a carico della controparte.

4)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 41 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 3 (Piani annuali)

(1) La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, approva, distintamente per gruppi linguistici, piani annuali di finanziamento delle attività di cui agli articoli precedenti fatta eccezione per l'erogazione di sovvenzioni a singole persone per soggiorni di studio.

(2)  5)

5)
Abrogato dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 4 (Personale insegnante)

(1) Il possesso della madrelingua corrispondente alla lingua insegnata costituisce titolo di preferenza nella scelta del personale docente ai corsi gestiti direttamente o affidati a terzi dalla Giunta provinciale. Costituiscono ulteriori titoli di preferenza:

  • a)  certificato di abilitazione all' insegnamento della seconda lingua;
  • b)  titolo di studio per l' insegnamento nelle scuole elementari o della lingua tedesca o italiana nelle scuole secondarie;
  • c)  possesso dell' attestato di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, per una delle qualifiche funzionali corrispondenti alla carriera direttiva o di concetto;
  • d)  esperienza didattica nell' insegnamento della seconda lingua.

(2) I criteri di cui alle lettere del precedente comma valgono anche nel caso in cui non si trovi un insegnante la cui madrelingua corrisponda alla lingua insegnata.

(3) Il relativo incarico è conferito al personale docente con contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile.

Art. 5   6)

6)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 6 (Gestione in forma diretta)

(1) Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, in amministrazione diretta, anche a mezzo funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.

(2) Per la partecipazione ai corsi gestiti direttamente la Giunta provinciale è autorizzata a richiedere agli interessati una quota di iscrizione.

(3) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a cedere ad un prezzo pari al costo di stampa o di realizzazione, le pubblicazioni e il materiale didattico, scientifico e audiovisivo elaborato per suo conto e a sue spese.

(4) Le spese per soggiorni in Italia o in paesi dell'area linguistica tedesca per favorire l'apprendimento della seconda lingua possono essere liquidate anticipatamente in misura parziale o anche totale qualora ciò sia condizione posta dall'ente organizzatore o dalla famiglia ospitante.

(5) Le somme erogate in via anticipata riferite a soggiorni che per qualsiasi motivo non abbiano potuto avere luogo, devono essere riversate alla tesoreria della Provincia.

(6) Le quote poste a carico dei partecipanti per l'effettuazione dei soggiorni di cui al quarto comma vengono fissate dalla Giunta provinciale e versate entro i termini stabiliti dai competenti Uffici provinciali, su appositi conti istituiti presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

(7) I prelevamenti e l'utilizzo delle somme versate sui conti di cui al precedente comma sono disposti dai direttori dei competenti Uffici provinciali. Gli interessi attivi maturati sui conti suddetti vengono introitati nel bilancio della Provincia alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.

(8) Al termine di ogni esercizio finanziario i competenti direttori d'ufficio presentano il rendiconto della gestione delle somme predette e, previo controllo da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria, lo sottopongono alla Giunta provinciale per l'approvazione.

Art. 7 (Erogazione finanziamenti)  delibera sentenza

(1) Le domande per ottenere i finanziamenti di cui al precedente articolo 1, provenienti da istituzioni, enti, associazioni e comitati, devono essere presentate, in carta legale, all'Assessorato competente entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale termine può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione,

(2) Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa delle attività programmate;

b) preventivo di spesa;

c) piano di finanziamento.

(3) Nel quadro di variazioni o integrazioni ai piani annuali di cui all'articolo 3, possono essere prese in considerazione anche le domande, corredate della prescritta documentazione, presentate posteriormente alla data di cui al primo comma.

(4) Le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari a favore di singole persone - ad eccezione dei soggiorni di studio - sono fissati dalla Giunta provinciale.

(5) Nel caso di corresponsione di contributi, sussidi e sovvenzioni a istituzioni, enti, associazioni e comitati, può essere concessa su richiesta la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo stesso.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa

Art. 8 (Utilizzo locali)

(1) Per la realizzazione dei corsi di cui alla presente legge la Provincia, le istituzioni, gli enti, le associazioni e i comitati non operanti a scopo di lucro hanno precedenza nell'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche pubbliche, comprese quelle destinate alla formazione professionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 9 (Iniziative particolari a favore dei soggetti portatori di handicaps)

(1) Su richiesta di associazioni a favore di soggetti portatori di handicaps possono essere adottate, ovvero finanziate forme particolari fra le iniziative di cui alla presente legge per minorati sensoriali che ne abbiano particolare necessità.

Art. 10 (Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone)

(1) La Giunta provinciale promuove - tramite apposite sovvenzioni - soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua tedesco e italiano in Italia, ad esclusione dell'Alto Adige, e in paesi dell'area linguistica tedesca.

(2) Hanno diritto a beneficiare delle sovvenzioni le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della provincia di Bolzano che abbiano concluso la scuola primaria e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani. 7)

(3) Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di frequentare corsi di italiano e di tedesco.

(4) La Giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. 8)

(5) Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.

(6) Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.

7)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
8)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 11 (Durata dei corsi ed entità della diaria)

(1) La Giunta provinciale fissa annualmente, per i corsi di cui all'articolo 10, comma 1, la durata e il monte ore settimanale di lezioni. I corsi devono avere una durata minima di due settimane con un totale di almeno 45 ore di lezione. Nel caso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali. Le settimane linguistiche intensive, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti, devono avere una durata minima di sette giorni di calendario e comprendere almeno 25 ore settimanali di lezione. 9)

(2) La sovvenzione viene calcolata in base ad una diaria differenziata per scaglioni di reddito e di patrimonio fissata annualmente dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento, nonché in base al tipo di corso frequentato. L'entità della diaria può essere scaglionata in diminuzione in rapporto all'aumento della durata del corso frequentato. La sovvenzione in nessun caso può essere superiore all'importo massimo delle borse di studio previsto per gli studenti universitari di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche.

9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 12 (Criteri per le graduatorie)

(1) Per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 10, quinto e sesto comma, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

  • a)  reddito e patrimonio di cui all' articolo 10;
  • b)  monte ore del corso;
  • c)  età del richiedente.

(2) Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al precedente comma, lettere b) e c), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a).

Art. 13 (Bandi ed erogazione delle sovvenzioni)

(1) Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 10 la Giunta provinciale indice annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.

(2) In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce:

  • a)  i termini di presentazione delle domande;
  • b)  l' entità della diaria tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11;
  • c)  la documentazione da allegare alla domanda e da presentare ai fini dell' erogazione;
  • d)  i criteri per la formazione delle graduatorie;
  • e)  le ulteriori modalità procedurali.

(3) La Giunta provinciale dispone l'assegnazione delle sovvenzioni ai beneficiari nell'ambito delle singole scadenze di cui al primo comma e provvede all'impegno della relativa spesa.

Art. 14-15.   10)

10)
Omissis.

Art. 16 (Modifica e revoca di norme di legge)

(1)  11)

(2) La legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, legge provinciale 25 febbraio 1980, n. 5, e la lettera b) dell'articolo 1 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, sono abrogate,

11)
Reca modifiche alla L.P. 13 marzo 1987, n. 5.

Art. 17-18.   10)

10)
Omissis.

Art. 19 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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