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In vigore al: 21/11/2014

c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 181)
Provvedimenti in materia di bilinguismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 2 (Corsi per dipendenti pubblici)

(1) Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca, la Giunta provinciale, previa intesa con il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, istituisce e gestisce direttamente o tramite terzi, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, corsi di seconda lingua per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano.

(2) Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, vengono inoltre organizzati, previa intesa con il competente Commissario del Governo, appositi corsi nella seconda lingua.

(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad organizzare, con le modalità organizzative di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, corsi di seconda lingua per dipendenti di enti ed istituti di diritto pubblico, in servizio in provincia di Bolzano, previa intesa con i relativi organi.

(4) La Giunta provinciale può inoltre organizzare e gestire, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi di perfezionamento nella seconda lingua per i dipendenti propri o del Consiglio provinciale oppure autorizzare la loro partecipazione a tali corsi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca. I criteri di partecipazione vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di accedere ai corsi di lingua italiana e tedesca. Le spese relative ai corsi per i dipendenti del Consiglio provinciale sono a carico dello stesso. 4)

(5) Fermo restando che gli oneri dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono suddivisi in ragione del 50% a carico della Provincia e 50% dello Stato o ente interessato, la Giunta provinciale è altresì autorizzata ad anticipare la quota di spesa a carico della controparte.

4)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 41 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
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