(1) Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 10 la Giunta provinciale indice annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.
(2) In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce:
(3) La Giunta provinciale dispone l'assegnazione delle sovvenzioni ai beneficiari nell'ambito delle singole scadenze di cui al primo comma e provvede all'impegno della relativa spesa.