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In vigore al: 21/11/2014

c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 181)
Provvedimenti in materia di bilinguismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 10 (Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone)

(1) La Giunta provinciale promuove - tramite apposite sovvenzioni - soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua tedesco e italiano in Italia, ad esclusione dell'Alto Adige, e in paesi dell'area linguistica tedesca.

(2) Hanno diritto a beneficiare delle sovvenzioni le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della provincia di Bolzano che abbiano concluso la scuola primaria e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani. 7)

(3) Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di frequentare corsi di italiano e di tedesco.

(4) La Giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. 8)

(5) Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.

(6) Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.

7)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
8)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
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