(1) La Giunta provinciale regolerà con proprio provvedimento amministrativo le modalità di assegnazione delle somme necessarie alle unità sanitarie locali ed i relativi rapporti contabili.
(2) L'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 70 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali.6)