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In vigore al: 21/11/2014

j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 151)
Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale 2

1)

Pubblicata nel B.U. 17 maggio 1988, n. 22.

Art. 1-2.   2)

2)

Riportati al n. II - C/a.

Art. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)

(1) (2) (3)  3)

(4) I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolastico-professionale nei corsi di base presso le scuole professionali provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.

3)

Omissis; vedi l'art. 1 del D.P.G.P. 4 agosto 1995, n. 35.

Art. 4 (Uffici e sedi periferiche)

(1) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno le loro sedi centrali a Bolzano. Le sedi periferiche dell'Ufficio n. 27 si trovano a Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno ed a Selva di Gardena. Le sedi periferiche del Servizio di orientamento scolastico e professionale dell'Ufficio 155 si trovano a Merano e a Bressanone. Detti Uffici organizzano giornate di consulenza presso i maggiori centri scolastici e presso gli Uffici di collocamento. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere istituite nuove sedi o modificate o soppresse quelle esistenti.

Art. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)

(1) L'Ufficio provinciale ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale costituiscono il servizio pubblico provinciale di orientamento scolastico e professionale.

(2) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con le scuole di istruzione secondaria di I e Il grado, con le scuole di formazione professionale e con quelle istituzioni pubbliche o private anche estere, che possono fornire informazioni e documentazione utili per lo svolgimento dell'attività di orientamento. A tal fine possono venire stipulate convenzioni che disciplinino modalità e contenuti della collaborazione.

(3) Essi svolgono altresì studi e ricerche, servendosi anche di istituti specializzati, approntano documenti e raccolgono informazioni dirette a diffondere le iniziative di formazione professionale e, attraverso la eventuale promozione di esperienza lavorative, forniscono le conoscenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi.

(4) L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale hanno il compito di proporre ogni misura atta ad adeguare gli interventi di formazione alle prospettive ed alle esigenze dell'attività produttiva e, nel rispetto delle scelte e delle attitudini individuali, informano i giovani circa le reali occasioni occupazionali.

(5) L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con l'Ufficio Mercato del Lavoro e con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, ed operano in collegamento con le parti sociali, gli Uffici di Collocamento, l'Ufficio del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro.

(6) L'ufficio ed il servizio di orientamento scolastico e professionale assicurano alle scuole la necessaria consulenza, la documentazione, le informazioni in materia di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della libertà didattica dei docenti e dell'autonomia didattica e amministrativa garantite a dette istituzioni dalla legislazione vigente.

(7) La relazione annuale di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, comprende anche un capitolo dedicato alle iniziative assunte da ciascuna scuola di istruzione secondaria per promuovere l'orientamento scolastico professionale all'interno della scuola stessa.

Art. 6 (Programmazioni annuali)

(1) Gli assessori competenti approvano, per il rispettivo Ufficio e il rispettivo Servizio, la programmazione annuale.

(2) Le programmazioni comprendono:

  • a)  settori di intervento da privilegiare nel corso dell' anno;
  • b)  specie e quantità delle pubblicazioni previste;
  • c)  tipo e quantità di corsi di aggiornamento e di incontri informativi previsti.

Art. 7-8.   4)

4)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 9 (Aggiornamento del personale)

(1) L'Ufficio e il Servizio di orientamento scolastico e professionale devono curare il continuo aggiornamento dei propri collaboratori.

(2) Per il perseguimento della finalità di cui al precedente comma i corsi possono essere frequentati anche all'estero. L'Ufficio rispettivamente il Servizio interessato possono avvalersi anche di esperti provenienti dall'area culturale tedesca e ladina.

Art. 10 (Disposizioni finali)

(1) Il punto 5 del primo comma dell'articolo 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è soppresso.

(2) Su proposta degli assessori competenti, la Giunta provinciale può disporre il distacco, presso l'Ufficio rispettivamente il Servizio di orientamento scolastico e professionale, fino ad un massimo di sei insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina e fino ad un massimo di due insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana. Il personale distaccato è posto alle dipendenze dei direttori degli Uffici competenti per l'orientamento scolastico e professionale e osserva il normale orario d'ufficio vigente per i dipendenti provinciali.

(3) Sono abrogate le disposizioni della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 11   5)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale 6)

6)

Soppresso dall'art. 1 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.

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